Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonche' di attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.
Art. 1.
Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.