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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana e relativo Protocollo firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo e Allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.