Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.
Art. 1.
E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.