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Esenzione dalla imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al quinquennio 1959-1963, di ottomila quintali di zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

Art. 1.


E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.