Modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Art. 1.
All'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il Consiglio esercita le sue funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.
La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.
Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la meta' dei suoi membri.
Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette".