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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956 e della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956;
b) Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi alimentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958.