Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali.
Art. 21.
((E' data facolta' al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dello articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni)).