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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1960-61.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.