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Ammissione di ufficiali di complemento, muniti di diploma di abilitazione magistrale, ai concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1960
GRONCHI TAMBRONI - ANDREOTTI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA