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Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-60.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938, si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60.
Il limite di spesa complessivo, previsto dall'art. 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119, e' elevato a lire 700 milioni.

Art. 2.


Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1960
GRONCHI TAMBRONI - RUMOR - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA