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Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 1.


L'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.