Autorizzazione al Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma ad alienare per trattativa privata alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza un'area di sua proprieta'.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma e' autorizzato ad alienare alla Provincia romana dell'Ordine dei Carmelitani della Antica Osservanza, con sede in Roma, un'area di metri quadrati 470 attigua alla Chiesa parrocchiale di San Martino ai Monti in Roma, con ingresso dal viale del Monte Oppio, periziata per lire 28.200.000; e ad accettare quale corrispettivo, un fabbricato, del valore di lire 42.000.000, che dovra' essere costruito dallo stesso Ente religioso su area di proprieta' del Fondo di beneficenza.
Art. 2.
Il Ministro per l'interno provvedera' con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 1960
GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA