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Riconoscimento della qualifica di orfani di guerra agli orfani di madre deceduta per fatto di guerra.

Art. 1.


Ferme restando le vigenti disposizioni concernenti il riconoscimento del diritto a pensione di guerra ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 648, la qualifica di orfano di guerra, per ogni altro effetto, e' riconosciuta a coloro che abbiano perduto la madre per fatto di guerra.