Riordinamento e finanziamento del Centro nazionale di studi leopardiani.
Art. 1.
La dotazione annuale in favore del Centro nazionale di studi leopardiani in Recanati, istituito con regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1335, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2255, e' elevata a lire 4 milioni a partire dal 1 gennaio 1959.
All'onere relativo si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.