Modificazioni all'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, recante disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente comma:
"Tale premio non si corrisponde:
a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario;
b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di "insufficiente";
c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di "mediocre".
Nello stesso art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il quart'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1960
GRONCHI SEGNI - SPATARO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA