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Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' costituita attorno all'antica Abbazia di Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondita' di cinquecento metri da calcolarsi prendendo per centro il campanile della chiesa.

Art. 2.


Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata e' fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della localita'.
I vincoli gia' imposti ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore.

Art. 3.


Qualora si renda indispensabile ampliare o modificare una costruzione gia' esistente, il proprietario e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione che si riserva di concederla o negarla, dopo aver sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti.

Art. 4.


Nessun indennizzo e' dovuto ai proprietari degli immobili, compresi nella suindicata zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960
GRONCHI SEGNI - TOGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA