Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della Marina militare che prendono imbarco sui piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale.
Art. 1.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Con effetto dal 1 luglio 1959, l'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - "Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480.
Nessun altro assegno speciale e' loro dovuto.
Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.
Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa agli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Con effetto dal 1 luglio 1959, l'art. 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - "Agli ufficiali capi gruppo ed agli ufficiali componenti il gruppo, oltre al trattamento mensa dovuto agli ufficiali della Marina mercantile imbarcati sullo stesso piroscafo, compete il soprassoldo giornaliero, rispettivamente di lire 560 e lire 480.
Nessun altro assegno speciale e' loro dovuto.
Gli stipendi e loro accessori ed i soprassoldi di cui al comma precedente sono corrisposti in valuta cartacea nazionale senza aumento a titolo di cambio.
Le spese di cui al primo comma del presente articolo graveranno sul bilancio del Ministero della difesa per la parte relativa agli ufficiali del Corpo di stato maggiore e del Genio navale e su quello del Ministero della marina mercantile per la parte relativa agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto".
Art. 2.
Sono convalidati i pagamenti del soprassoldo disposti fino al 30 giugno 1959 nelle misure indicate nell'articolo precedente.
Art. 3.
Alla maggiore spesa annua presunta di lire 200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1959-60 sara' fatto fronte, in ragione di lire 150.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 182 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 e in ragione di lire 50.000 con i fondi stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1958-59.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1960
GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - TAMBRONI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA