Ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.
Art. 21
Art. 21.
Il consiglio d'amministrazione:
1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese,
lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
2) gestisce i beni ed averi della Scuola;
3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e
morali piu' favorevoli;
4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga
affidato dal Consiglio superiore.
Il consiglio d'amministrazione:
1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese,
lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
2) gestisce i beni ed averi della Scuola;
3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e
morali piu' favorevoli;
4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga
affidato dal Consiglio superiore.