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Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.

Art. 1.


Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che fara' carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.