Istituzione del nuovo organico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.
Art. 1.
E' istituito il ruolo organico unico del personale di economato dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, appartenenti alla carriera di concetto.
Il numero dei posti, le qualifiche del personale del predetto ruolo, risultano dalla tabella annessa alla presente legge.
A tale personale si applicano integralmente le norme comuni sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.