Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121.
Art. 1.
I giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 572, contraggono, in luogo della ferma di anni sei stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368, una ferma di anni cinque o quattro a seconda che provengano dal corso nautico, sezione nocchieri, o dal corso nautico, sezione motoristi navali, del Collegio professionale marittimo "Caracciolo".
I giovani provenienti dalle scuole gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto "Scilla", ora Istituto professionale per le attivita' marinare con aggregata scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo marinaro di Venezia, arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121, contraggono una ferma di anni cinque, in luogo di quella di anni sei suddetta.