Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))