Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960.
Articolo unico.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.