Stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 12.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Art. 3.
L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 932, e' stabilito per l'esercizio finanziario 1959-60 in lire 1.300.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
Stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960.
Parte di provvedimento in formato grafico
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