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Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XXXIV della Convenzione stessa.

Art. 3.


All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59, concernente oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - RUMOR - ANGELINI - COLOMBO - JERVOLINO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione

Convenzione internazionale sostitutiva della Convenzione del 21 giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto internazionale del freddo. (Parigi, 1 dicembre 1954).



Parte di provvedimento in formato grafico