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Riordinamento dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.), ente di diritto pubblico, costituito con regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, modificato con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, e con legge 8 aprile 1954, n. 87, e' soppressa. La soppressione avra' effetto dal momento in cui sara' costituita la Societa' per azioni prevista dal comma seguente.
Il complesso aziendale del predetto ente sara' trasferito ad una Societa' per azioni, da costituirsi sotto la denominazione sociale di "A. M. M. I. S. p. A." ed avente come scopo preminente la ricerca, la coltivazione dei giacimenti minerali metallici e l'utilizzazione, la trasformazione e il commercio dei minerali stessi e dei loro derivati.
La Societa' di cui al comma, precedente avra' un capitale pari al patrimonio netto dell'ente soppresso, risultante dall'ultimo bilancio approvato. Detto capitale si intendera' conferito dallo Stato e da ciascuno degli enti partecipanti alla costituzione del fondo di dotazione dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.) mediante il trasferimento di cui al secondo comma del presente articolo, con esonero dalla procedura per la stima degli apporti in natura di cui all'art. 2343 del Codice civile.

Art. 2.


Le azioni rappresentanti il capitale sociale della "A. M. M. I. S.
p. A." saranno attribuite agli azionisti in proporzione della rispettiva quota nel tondo di dotazione dell'ente soppresso.

Art. 3.


E' autorizzata la sottoscrizione, da parte dello Stato, di nuove azioni della, costituenda, societa' per l'importo complessivo di lire 4 miliardi e 500 milioni.
La relativa spesa fara' carico, per lire 500 milioni all'esercizio finanziario 1958-59, per lire 2.220 milioni all'esercizio 1959-60 e per lire 1.780 milioni all'esercizio 1960-61.
Alla spesa si fara' fronte a carico del Fondo speciale iscritto al capitolo 734, per l'esercizio finanziario 1958-59, ed al capitolo 612, per l'esercizio finanziario 1959-60, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Le condizioni e le modalita' inerenti alla effettiva erogazione delle somme previste nel primo comma saranno stabilite dal Comitato permanente dei Ministri, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 4.


Tutti gli atti e contratti relativi all'esecuzione della presente legge saranno soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 ed a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000.
I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.
Gli onorari spettanti ai notai per gli atti indicati nel precedente comma sono ridotti ad un quinto.

Art. 5.


In deroga alle vigenti disposizioni, la societa' "A. M. M. I. S. p.
A." subentrera', immediatamente e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure, nella titolarita' delle concessioni minerarie gia' intestate alla soppressa Azienda minerali metallici italiani.

Art. 6.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
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