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Istituzione di una scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.

Art. 1.


E' istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria.
La scuola e' riconosciuta come dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa ed e' sottoposta alla vigilanza, del Ministero della pubblica istruzione Essa assume la denominazione di scuola, nazionale di meccanica agraria, e puo' avere sezioni staccate presso istituti o scuole governative di istruzione tecnica.