Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.
Articolo unico.
Con effetto dal 1 gennaio 1959, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165, e' prorogato al 31 dicembre 1963.