Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e' accordato, nella misura dell'80 per cento, un abbuono di imposta, depurata dello abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione di imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
L'abbuono e' accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potra' essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello della agricoltura e delle foreste e con quello dell'industria e del commercio, provvedera' a garantire, con particolari controlli, la genuinita' dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
Art. 2.
Per l'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 agosto 1959, e che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, e' accordato, nella misura del 90 per cento, un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3, e della riduzione di imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836.
L'abbuono e' accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potra' essere estratta dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.
Art. 3.
L'abbuono di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e' subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 31 luglio 1959 presso i viticultori produttori di vino singoli o associati e ad un prezzo non inferiore a lire 390 per ettogrado, franco cantina.
Art. 4.
Lo spirito di vino e l'acquavite oggetto della presente legge non possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno, se non dietro autorizzazione, dei Ministeri delle finanze e della agricoltura e foreste e previo pagamento dell'intera imposta.
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1959
GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA