Interpretazione autentica dell'art. 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 1.
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))