Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.
Articolo unico.
Fino al 30 giugno 1963 il diritto erariale di cui allo art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, non verra' applicato su un contingente annuo di quintali ottocentomila di saccaromelasso di produzione nazionale.
I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialita' produttiva di ciascuno stabilimento in attivita' al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ed alle rispettive esigenze lavorative.