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Modifica alle norme del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, relative al passaggio a ruolo del personale salariato del Ministero della difesa.

Articolo unico.



In favore dei salariati nominati in ruolo ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' riconosciuto valido agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo, con diritto alla ricostruzione di carriera prevista dall'art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.