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Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.