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Reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

Art. 1.


Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, non oltre il limite di 100 per anno.