Opera nazionale per gli orfani di guerra.
Art. 1.
La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.
Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potesta', o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.