Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.
Art. 21
Articolo 21
1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte una tantum, mensilita' posticipate.
2. Le questioni sorgono in merito al diritto alle prestazioni di
cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorita', competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorita', senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sara' definitiva.
1. Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia potranno essere pagate, quando non si tratti di somme assunte una tantum, mensilita' posticipate.
2. Le questioni sorgono in merito al diritto alle prestazioni di
cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi dello stesso articolo, in Italia saranno definite dall'Autorita', competente del Regno Unito dopo che saranno stati espletati quegli accertamenti o quelle indagini che potranno essere ritenuti necessari. La decisione emanata da detta Autorita', senza pregiudizio del diritto a revisione di tale decisione qualora nuovi fatti vengano portati a sua conoscenza, sara' definitiva.