Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.
Articolo unico.
L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, e limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale.