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Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

Art. 1.


L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, gia' riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto Presidenziale 13 aprile 1948, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.