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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di "stagiaires" concluso a Roma il 12 luglio 1956.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.