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Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare.

Art. 1.


Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di diritto pubblico sotto vigilanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente, vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio.