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Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955.

Art. 1.


Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142, primo coma, e dagli articoli 159 e 160, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.
Sono soppressi dal 1 luglio 1955 la indennita' di carovita, e le relative quote complementari, di cui al primo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonche' l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.
La gratificazione annuale di cui all'art. 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilita' dell'indennita' di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.