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Riordinamento dei ruoli organici dei geometri, dei ragionieri e dei segretari del Genio civile.

Art. 1.


I ruoli organici dei geometri e dei ragionieri e segretari contabili della carriera di concetto del Genio civile, di cui al quadro 32 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli stabiliti dalla tabella allegata alla presente legge.