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Soppressione della Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Articolo unico.



La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
Il parere della predetta Commissione e' sostituito dalla decisione del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.