Provvedimenti per l'educazione fisica.
Art. 21.
(Riammissione in servizio)
Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica gia' in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'art. 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni.