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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.