Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.
Il contributo di cui al comma precedente e' determinato in lire 3 milioni per l'anno 1955.
Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potra', comunque, superare i 3 milioni di lire, verra' stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Art. 2.
Alla copertura della spesa di lire 3 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 si provvedera' con quota parte delle disponibilita' di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1955-56, approvato con legge 27 luglio 1956, n. 1000.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57 si provvedera' con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1958
GRONCHI ZOLI - CASSIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA