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Assegnazione di fondi alla Discoteca di Stato.

Art. 1.


L'assegnazione annua di lire 5.000.000, prevista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per il funzionamento della Discoteca di Stato e per il conseguimento delle sue finalita', e' elevata a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59.