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Interpretazione dell'art. 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico.



L'assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Universita' e degli Istituti superiori universitari s'intende fatta in uso ed in ogni caso, a titolo gratuito e perpetuo, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione e stata o' sara' realizzata, e passa in loro proprieta' il materiale mobile di qualsiasi natura che lo Stato pone a disposizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1958
GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA