Norme per la concessione di ricompense al valore civile.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtu' civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
Art. 2.
Le ricompense al valor civile sono:
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.
Art. 3.
Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:
per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanita'; per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
Art. 4.
Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.
Non e' per altro consentito il conferimento di piu' ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.
La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.
Art. 5.
Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria.
Art. 6.
Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.
Art. 7.
Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale Commissione e' composta:
a) da un prefetto della Repubblica, in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato dai designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attivita' svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Art. 8.
Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione conclamino la opportunita' della ricompensa.
Art. 9.
La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente art. 3, ma quelle di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658, puo' proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.
Art. 10.
Le medaglie, al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'interno.
L'attestato di pubblica benemerenza e' concesso dal Ministro per l'interno.
Art. 11.
Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo della interdizione, conseguire le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene.
Art. 12.
La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprieta' al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purche' conservi lo stato vedovile.
In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre;
In mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi' l'atto coraggioso.
Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, e' necessario essere di buona condotta morale e civile.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprieta', le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprieta' delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia gia' in possesso dell'insegna e del brevetto.
Art. 13.
Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 gennaio 1958
GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico