Utilizzazione di parte del prestito U.S.A. sui "surplus" agricoli ai fini dell'incremento dell'istruzione professionale nel Mezzogiorno.
Art. 1.
Sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America allo Stato italiano ai sensi degli accordi 5 luglio 1956 e 30 ottobre 1950 per i prodotti agricoli, il Ministero del tesoro e' autorizzato a versare una somma fino a lire 8 miliardi e 500 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, per la costituzione di un fondo destinato a contributi per il potenziamento della istruzione professionale nell'Italia meridionale e insulare, nei limiti di territorio di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazione e integrazioni.