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Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche.

Art. 1.


Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali avversita' atmosferiche o calamita' naturali per l'annata agraria 1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20 al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei danni subiti.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.